FAQ2

Domande Frequenti / FAQ

Risposta: perché lei e la sua azienda siete assoggettati alla CCL per il ramo svizzero elettrico o alla relativa DFO. La sua azienda esegue lavori che rientrano nel campo d’applicazione della convenzione collettiva di lavoro.
La sua azienda è assoggettata anche se non è affiliata all’associazione padronale, poiché alla CCL per il ramo svizzero elettrico è stata conferita l’obbligatorietà generale.

Ulteriori informazioni sulla dichiarazione di forza obbligatoria (obbligatorietà generale) sono disponibili qui.

Risposta: con la quietanza tutti i lavoratori organizzati (lavoratori affiliati ad un sindacato) possono richiedere al loro sindacato il rimborso dei contributi professionali e di spese di applicazione detratti dal loro salario. Potete richiedere il modulo per la quietanza presso la Commissione paritetica della vostra regione.

Risposta: No, durante la scuola reclute o il servizio in ferma continuata il contributo alle spese di applicazione e di formazione, di formazione e formazione continua non è dovuto. Se la scuola reclute, per esempio, si svolge dal 13 gennaio al 15 maggio 2020, il contributo alle spese di applicazione e di formazione non è dovuto da gennaio a maggio 2020. Va citato che il contributo è dovuto soltanto a partire da un periodo di un mese intero. Non vi sono eccezioni all'obbligo di versare il contributo alle spese di applicazione e di formazione, per esempio in caso di malattia, infortunio, assenze non retribuite, ecc.

Gli apprendisti non versano il contributo alla spese di applicazione e di formazione.