Convenzione collettiva di lavoro (CCL)
La CCL per il ramo svizzero elettrico è valida per tutti i lavoratori e i datori di lavoro della Svizzera con la sola eccezione del Cantone di Ginevra.
Nel Canton Vallese la CCL è applicabile, purché il contratto cantonale non disponga diversamente.
- Prospetto d'informazione CCL (461 KB)
- CCL per il ramo svizzero elettrico 2020-2023 (2283 KB)
- CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni 2014-2018 (3732 KB)
- CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni 2005-2014 (2297 KB)
Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)
Le associazioni padronali e le associazioni dei lavoratori (parti sociali) negoziano e stipulano una CCL con una determinata durata. Con la stipula di una CCL, le parti sociali fissano nel loro ramo professionale condizioni di lavoro disciplinate e all’avanguardia. Dall’entrata in vigore della CCL, tutte le aziende affiliate all’associazione padronale e tutti i lavoratori iscritti all’organizzazione dei lavoratori devono attenersi alle disposizioni della CCL.
Affinché valgano le stesse disposizioni minime per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro, su richiesta delle parti sociali e previo esame del SECO, il Consiglio federale conferisce alla CCL il carattere obbligatorio generale (DFO). Con la dichiarazione di forza obbligatoria (DFO), tutte le aziende assoggettate al campo d’applicazione della CCL (anche quelle non affiliate all’associazione padronale) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto. Tali disposizioni valgono anche per le aziende estere che eseguono lavori in Svizzera (lavoratori distaccati) e per le agenzie di collocamento o di prestito del personale. La DFO introduce quindi una parità di condizioni per tutte le parti interessate, scongiurando il dumping sociale e salariale.