Salari minimi / adeguamenti salariali
Le parti contraenti della convenzione collettiva di lavoro (CCL) negoziano a scadenza annuale i salari minimi contrattuali e gli adeguamenti salariali. Di regola per le aziende affiliate all’associazione padronale i salari minimi e gli adeguamenti salariali convenuti valgono dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per le aziende non affiliate, le aziende estere che lavorano in Svizzera e le agenzie di collocamento o di prestito del personale i salari minimi e gli adeguamenti salariali valgono dall’entrata in vigore della dichiarazione di forza obbligatoria (DFO).
È possibile definire accordi speciali per i lavoratori con capacità lavorativa ridotta. Tali accordi (motivati e firmati anche dal lavoratore interessato) devono essere sottoposti all’approvazione della Commissione Paritetica Nazionale (CPN).